Descrizione

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.
La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
“Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti ed amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Ente. Non sono ammesse richieste generiche relative ad informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo o relative ad intere categorie di atti e di documenti che comportino un’attività di indagine e di elaborazione dati da parte degli uffici comunali. L’Ente non è tenuto ad elaborare dati od informazioni in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Il Comune deve dare comunicazione ai soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso agli atti entro 10 giorni dalla ricezione della trasmissione dell’istanza di accesso considerata. (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 3).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
In Comune di Cavezzo …
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